Grazie per l’invito a questo convegno che mi ha permesso d’incontrare nuove persone, ma anche di riallacciare vecchi rapporti, sia con Simona Lembi sia con Sergio Dalla Val, che ha frequentato l’ambito della filosofia del diritto con prospettive nuove, legando il diritto e la psicanalisi.
Il testo che stasera viene presentato nella nuova edizione italiana è, per così dire, il testo princeps della cosiddetta caccia alle streghe. Non è di per sé un testo originale, perché è una raccolta, in gran parte, di nozioni pregresse derivanti da testi precedenti. Uno dei testi più citati è il Fornicarius del teologo Johannes Nieder, scritto fra il 1435 e il 1437, nel quale si dimostrava l’esistenza della magia e della stregoneria. Inoltre, sempre di qualche anno precedente era il Directorium Inquisitorium di Nicolas Eimerich (1376) e il quasi contemporaneo De lamiis et pythonicis (Delle streghe e delle indovine) di Ulrich Molitor (1489). Questo per dire che il fenomeno della caccia alle streghe è stato accompagnato da una vasta produzione letteraria. Questo fenomeno ha attraversato vari secoli, perché di fatto arriva fino al 1700. L’ultima strega messa al rogo risale al 1782 e il codice prussiano è stato il primo ad abolire il reato di stregoneria nel 1798, anche se negli anni precedenti, fin dal 1500, era stata messa in dubbio l’esistenza di un reato di questo tipo.
Le cause di queste persecuzioni non sono chiare. Si è fatto riferimento sul piano politico all’avvento dell’assolutismo e sul piano religioso all’avvento dei movimenti riformatori. L’assolutismo aveva portato con sé un livellamento e un controllo dei comportamenti pubblici e privati, ma a questi comportamenti spesso le donne che vivevano in campagna sfuggivano, perché maggiormente legate a tradizioni pagane. Per quanto riguarda l’aspetto religioso, a seguito del venir meno dell’unità spirituale minata da diversi fronti, il diavolo era considerato in agguato in ogni movimento e responsabile di ogni genere di catastrofi, di cui venivano accusate le donne rappresentate come strumento del diavolo.
In questa rappresentazione negativa delle donne nel Medioevo confluiscono due diverse tradizioni culturali. Per quanto riguarda l’aspetto religioso, la religione cristiana sottolinea la scelta di Eva e la cacciata dal Paradiso, che rappresentano l’archetipo delle colpe femminili e quindi del destino delle donne. Il racconto della creazione e della caduta nella Genesi pesa in modo permanente sulla visione medievale, e non solo, delle donne. Secondo l’interpretazione dominante della Bibbia, la condanna dell’umanità ha origine proprio nel carattere delle donne e questa visione influenza tutta la cultura medievale forgiata in gran parte da uomini, appunto gli uomini della Chiesa.
Ma a questo filone culturale più religioso, diciamo cristiano, si affiancano i testi di Aristotele riscoperti proprio nel Medioevo a opera dei commentatori arabi. Per Aristotele solo il maschio è un essere umano completo, la donna è imperfetta. Lo dimostrerebbe lo stesso processo riproduttivo in cui è il maschio a imprimere la forma, il movimento, mentre la femmina fornisce solo la materia, paragonabile alla cera o al legno che tocca poi all’artigiano plasmare. E questa visione della donna di origine aristotelica entra anche nella letteratura medievale, in particolare in san Tommaso, il quale rappresenta la donna come un uomo mancato, un essere occasionale. E anche nel Malleus Maleficarum, dove Aristotele viene citato molto spesso, la donna è definita mas occasionatus, cioè un maschio mancato. Addirittura, qui si salda la visione classica con quella religiosa, perché si dà prova di una derivazione del termine “femmina” da feminus, cioè “con fede minore”. Quindi nel Malleus si saldano in qualche modo queste due tradizioni: da un lato la tradizione cristiana e dall’altro quella classica. Aristotele, peraltro, nella Politica, afferma che il maschio è per natura migliore, la femmina peggiore, che l’uno è atto al comando, l’altra all’obbedienza.
Da questo dipende quell’esclusione dalla sfera pubblica, cui faceva riferimento Simona Lembi, perché la facoltà pertinente al governo nella
polis (nella città greca) è quella deliberativa, quella che Aristotele definisce il bouleutikon, e questa facoltà non è propria delle donne, che sono incapaci anche di governare loro stesse. Di conseguenza, devono lasciarsi guidare dalla facoltà deliberativa che è propria dei maschi.
La storia dei diritti delle donne ha percorsi diversi rispetto alla storia di quelli che vengono definiti diritti umani ma che in verità sono i diritti
del maschio. Nel mondo classico, sia greco sia romano, ma anche medievale, il termine diritto aveva solo un significato oggettivo, quello di
norma, ed è solo dal Quattrocento in avanti che il termine diritto assume anche una valenza soggettiva. Quindi, si comincia a parlare di diritti individuali, che però si riferiscono esclusivamente al maschio. Le dichiarazioni di fine Settecento, che sono un po’ il culmine di questo percorso, fanno riferimento al soggetto umano di sesso maschile e l’esclusione delle donne viene giustificata sulla base del concetto aristotelico della loro naturale diversità. Quindi, l’elemento che accomuna tutti gli esseri umani è la ragione, ma le donne per la loro fragilitas, perché in esse prevale l’emotività e il sentimento, sono escluse dai vari diritti, ed è soltanto nel Settecento che comincia a farsi sentire la voce delle donne che reclamano un loro spazio nella società. Cito Olympe de Gouges, a tutti nota per la sua riscrittura “al femminile” della dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine, e cito Mary Wollstonecraft, quasi contemporanea in Inghilterra per il suo A Vindication of the Rights of Women del 1792. Nel corso dell’Ottocento, a questi diritti proclamati in maniera universalistica a poco a poco si sovrappongono normative che limitano la titolarità di tali diritti, ma ancora una volta il soggetto è il cittadino maschio.
Propongo un esempio per tutti: il diritto di voto. Per tutto l’Ottocento e in alcuni casi anche fino al Novecento inoltrato, il diritto di voto spettava esclusivamente ai cittadini maschi e con un certo reddito. Com’è noto, solo nel 1912 Giovanni Giolitti ha allargato il diritto di voto a tutti gli uomini e nel 1946 anche le donne vi hanno avuto accesso, ma a me stupisce sempre pensare che la Svizzera ha introdotto il voto alle donne solo nel 1971 e addirittura in un cantone nel 1996. Nel corso dell’Ottocento le richieste di pari accesso ai diritti si moltiplicano, in particolare è nota la convenzione di Seneca Falls, accompagnata anche in questo caso da prese di posizioni teoriche, in particolare l’opera di John Stuart Mill The Subjection of Women del 1869, che ha avuto l’anno successivo una traduzione italiana da Anna Maria Mozzoni. Si
arriva all’eguaglianza giuridico formale dei sessi nel Novecento, in particolare con le costituzioni, prima nel ‘48 con la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e poi nelle varie costituzioni, compresa la nostra.
Ma finora ho parlato di eguaglianza giuridico formale. Se la consideriamo nella sostanza, l’impianto dei nostri codici è ancora, per alcuni aspetti, di stampo paternalistico e perpetua la superiorità dell’uomo sulla donna. Pensiamo che solo nel 1919 è venuto meno l’istituto dell’autorizzazione maritale e, solo da quel momento, le donne sono ammesse a pieno titolo a esercitare le stesse professioni degli uomini e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi, solo se non ammesse esplicitamente da leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali e l’esercizio di diritti e di potestà politiche. Per esempio, le donne sono entrate in magistratura soltanto nel 1963, sono state ammesse alle forze armate solo nel 1999 con leggi ad hoc. Simona Lembi ricordava che solo nel 1975, con la revisione del diritto di famiglia, si è riconosciuta la parità tra uomo e donna, ma l’impronta paternalistica sussiste ancora oggi nel fatto che i figli hanno il nome del padre e, nonostante varie
sentenze della Corte costituzionale, la materia non è del tutto chiara. Nel 1979, tra l’altro, a livello mondiale si prende atto che la parità tra i sessi è in molti casi solo sulla carta. Faccio riferimento alla convenzione sull’eliminazione di ogni discriminazione verso le donne, che prende atto che la realizzazione piena dei diritti delle donne non richiede solo l’estensione formale dei diritti, ma misure adeguate, quindi misure positive, per eliminare di fatto le discriminazioni. Non bastano, però, solo le riforme giuridiche, è necessario un cambiamento culturale che elimini proprio i pregiudizi e gli stereotipi, quegli stereotipi che dalla caccia alle streghe in avanti stanno proseguendo.
Concludo ricordando un grande filosofo italiano, Norberto Bobbio, il quale ha sostenuto che i diritti umani sono diritti storici, cioè diritti che
nascono in determinate circostanze contrassegnate dalle lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri. Se esaminiamo la cronologia
dei diritti delle donne, troviamo una piena conferma di questa linea interpretativa: la conquista progressiva dei diritti è infatti legata a fattori
economici, culturali, simbolici che influiscono sulla definizione del ruolo delle donne. Nelle società contadine, quale era appunto quella medievale, dove il controllo esclusivo delle risorse economiche produttive era in mano agli uomini, la donna veniva considerata un esemplare minore rispetto al maschio e per questo priva di diritti che hanno la loro pienezza solo in quello che è l’essere completo, ovvero il maschio. Con la rivoluzione industriale e la nascita della figura della donna lavoratrice, gradualmente si sviluppa una cultura fondata sulla complementarietà dei sessi e sul riconoscimento, in tempi più recenti, almeno nei paesi occidentali, all’individuo femminile di una dignità pari a quella del maschio. Ma, nonostante sia stata fatta molta strada, il nostro ordinamento giuridico, come ho avuto modo di accennare, conserva ancora per alcuni aspetti un’impronta patriarcale: ricordo il fatto che oggi le donne sono pagate meno nei luoghi di lavoro, che sono
meno presenti ai livelli più alti delle carriere e delle istituzioni pubbliche, che il lavoro domestico in gran parte grava sulle donne, che esse sono oggetto di maggiore violenza, di sfruttamento sessuale, e altro ancora. Questo conferma che, oltre alle norme esistenti di fatto, almeno nel nostro paese, occorre una vera trasformazione culturale.