Elias Canetti poneva all’origine del romanzo Auto da fé un’immagine grottesca di cui involontariamente l’amico paraplegico Herbert Patek era stato protagonista: quando lo scrittore gli aveva raccontato la scena (cui aveva assistito di persona) di quel funzionario del Palazzo di Giustizia di Vienna, che il 15 luglio 1927, dopo che una massa inferocita aveva dato fuoco al palazzo, era prorotto, disperato e incurante dei morti che lo circondavano, nel grido: “Die Akten verbrennen, die Akten verbrennen” (“gli atti processuali bruciano”), Patek aveva riso fino a strozzarsi, tanto da riuscire a muovere la sua carrozzina che, spinta dalle convulsioni del riso, aveva cominciato ad andarsene per conto suo. In quel preciso momento prese forma il romanzo Auto da fé’: nell’immaginazione di Canetti l’“Uomo dei Libri” (il dott. Kien) saltò fulmineamente al posto del piagnone accanto al fuoco del Palazzo di Giustizia in fiamme, e lo scrittore fu colpito come da un fulmine dall’intuizione che costui avrebbe dovuto bruciare insieme a tutti i suoi libri.
Nel finale del romanzo, il dott. Kien, “il più grande sinologo vivente”, preso atto della vanità del sempiterno tentativo di irretire nei libri la vita “brulicante”, si risolve appunto ad infliggersi l’auto da fé, dando fuoco ai libri della sua immensa biblioteca e a perire nel rogo insieme ad essi. Delirio di irretimento dal quale non può dirsi alieno il movente stesso del dialogo Leggi di Platone, nel quale si delinea il progetto di un sistema normativo in grado di disciplinare micrologicamente ogni aspetto della vita dei cittadini: dall’educazione alla famiglia, dal sesso alla proprietà, dai simposi alle attività ludiche, dal commercio alle attività culturali. Tuttavia, in tale dialogo (specie se letto in combinazione con il Politico) alle leggi umane è assegnato il compito di copiare l’idea del giusto, cioè di avvicinarsi al dikaion proprio del diritto di natura. Ciò in singolare contrasto con il discorso di Erissimaco nel Simposio, secondo cui la physis è mossa dalla forza brulicante di eros, in grado di portare questa “fuori dai cardini”, anche se tale dirompente motivo viene poi rimosso da Erissimaco stesso ed eros viene sottomesso all’operare regolativo di armonia. Ora, nell’opera di Canetti “il mondo era andato in pezzi, e solo se si aveva il coraggio di mostrarlo nella sua frammentazione era ancora possibile dare di esso un’immagine veritiera” (Canetti, Opere, 1973-1987, cit.). Volendo parafrasare tale motivo di Canetti, ci si potrebbe chiedere in forza di quale fenomeno, in un mondo fatto di relazioni non obiettivabili tra partes extra partes, ossia tra singolarità mai trasparenti a se stesse e a ciascun’altra (in primo luogo perché in difetto di trasparenza riguardo tali relazioni), si produca, a
tutt’oggi, la stessa, grottesca superfetazione del diritto che presiedeva alle grida disperate del funzionario del Justizpalast di Vienna (a poco importando, ai nostri fini, che ad andare in fiamme fossero atti processuali piuttosto che codici normativi). Da una parte si potrebbe rispondere facendo constare l’impressionante efficacia del dispositivo giuridico statuale che riverbera dalla gewalt (traducibile sia con “violenza” sia con “potere autoritativo legittimo”) esercitata dalla legge stessa. E, di fatti, alla legge si obbedisce in primis in virtù della sua vis coercitiva (a nulla rilevando che la legge sia giudicata legittima o meno da chi vi è soggetto), che presuppone, per la sua applicazione, l’operare dei corpi dello stato deputati all’esercizio, appunto, della forza. D’altra parte si potrebbe far constare, con Montaigne, l’indubbio fondamento mistico dell’autorità delle leggi (Montaigne, Essais III, cap.13). Secondo Jacques Derrida, “[…] l’operazione consistente nel fondare, inaugurare, giustificare il diritto, nel fare la legge, consisterebbe in un colpo di forza, in una violenza performativa e dunque interpretativa che in sé non è giusta né ingiusta e che nessuna giustizia, nessun diritto preliminare e anteriormente fondatore, nessuna fondazione preesistente, per definizione, potrebbe garantire né contraddire o invalidare. Nessun discorso giustificativo può né deve assicurare il ruolo di metalinguaggio rispetto alla performatività del linguaggio istituente o alla sua interpretazione dominante. Il discorso
trova qui il proprio limite. In sé, nel suo stesso potere performativo. È ciò che propongo di chiamare qui […] il mistico. Vi è qui un silenzio murato nella struttura violenta dell’atto fondatore. Ecco in che modo sarei tentato di interpretare il fondamento mistico dell’autorità” (J. Derrida, Forza di legge, cit.).
Ora, vorrei qui osservare che l’impressionante efficacia del dispositivo giuridico deve essere fatta dipendere dalla particolare tecnica normogenetica di cui fa uso il legislatore, che si sostanzia nella tipizzazione di fattispecie astratte (il contratto di mutuo, il contratto di conto corrente, ecc.), nella statuizione della necessità dell’intervento di un elemento performativo ed evenemenziale (il comportamento concreto di più cittadini che si riveli suscettibile di essere ricondotto all’una o all’altra di tali fattispecie, per esempio alla stipula di un contratto di mutuo)
e infine nella formulazione di una proposizione precettiva che assegni effetti giuridici a tale avvenuta riconduzione.
Così facendo, in virtù della particolare tecnica normogenetica di cui fa uso, il linguaggio impiegato dal legislatore non soggiace, per esempio, ai limiti mostrati dalla predicazione apofantica, che si rivela sempre presupponente e oggettivante (e in quanto tale, al pari del resto di ciascuna altra forma linguistica, non è in grado di dire di alcuna, supposta inseità delle cose, come mostrato dall’eclisse dell’ontologia) ma si
mostra, piuttosto, aderente alla performatività effettiva del linguaggio stesso, che bensì tange, benché in sensibilmente, il prodursi dell’evento, il modus in cui le “cose” si delineano, si dispongono e si avvicendano.
Peraltro, la vis performativa della tecnica normogenetica qui delineata si incrementa esponenzialmente in un sistema giuridico fondato sulla
Stufenbautheorie (letteralmente “Teoria della costruzione a gradini”) di Hans Kelsen, ovvero sul principio secondo cui una norma è giuridicamente valida se emanata conformemente ai criteri stabiliti dalla norma di grado immediatamente superiore. In un tale sistema giuridico, infatti, in presenza di incoerenze lessicali o lacune nel dettato normativo, la disambiguazione o l’integrazione possono essere effettuate in conformità ai principi di interpretazione dettati dalle norme di grado superiore o comunque derivabili da queste (le cosiddette “metanorme”) o dalle massime giurisprudenziali. E tuttavia, tale vis performativa è minata da drastiche limitazioni. La più vistosa di tali limitazioni è connessa al fatto che è necessario contemperare, da parte del legislatore, due esigenze non agevolmente componibili: la prima consiste nel compito di assicurare la coerenza, la completezza e la sistematicità dell’ordinamento positivo, la seconda nel garantirne la flessibilità diacronica. Di fronte a una polis che assume le sembianze della Los Angeles evocata da Jean Luc Nancy in The city in the distance,
nella quale il perenne autotrascendimento della tecnica induce continue modificazioni del tessuto economico e la conseguente moltiplicazione dei riassestamenti sociali, il compito del legislatore finisce per assomigliare a quello dell’urbanista, che è chiamato a progettare città capaci di adattarsi a cambiamenti futuri ma deve, al contempo, assicurare la coerenza del tessuto urbanistico vietandosi, per
esempio, di riallocare di continuo le aree industriali rispetto a quelle abitative. Ora, al fine di contemperare le due esigenze di cui sopra, il
legislatore è chiamato a confrontarsi con il contesto cosiddetto “reale”, prevedendo una tipizzazione il più possibile flessibile delle fattispecie
astratte (avendo cura di privilegiare, in questo, la normazione “di principio” rispetto a quella casistico-tassativa) e provvedendo a rimodularla o a sostituirla con una nuova tipizzazione quando questa non risultasse più coerente con il contesto reale, ma anche ad assicurare la coerenza della legge da emanare con le restanti leggi dell’ordinamento. Il che significa che, in occasione dell’emanazione di ciascuna legge, devono essere necessariamente abrogate o rimodulate quelle leggi dell’ordinamento che manifestano incoerenze rispetto a questa e che ciascun provvedimento normativo esistente deve essere periodicamente riesaminato per valutarne la coerenza esterna e quella interna rispetto all’ordinamento. Non diversamente dagli interventi di riassetto urbanistico, in altri termini, ciascuna legge dovrebbe consistere in un provvedimento “a termine”.
Al contrario di tutto ciò, posto di fronte al motivo prima sollevato e poi rimosso nel Simposio da Erissimaco (che qui si è ritenuto di esemplificare nel perenne autotrascendimento della tecnica, che induce continue modificazioni del tessuto economico e la conseguente moltiplicazione dei riassestamenti sociali) il legislatore italiano, da troppo ormai, ha optato per la soluzione intrapresa dal dott. Kien in Auto da fé: ha seguitato a emanare leggi in cui la tipizzazione delle fattispecie astratte appare del tutto rigida e casistico-tassativa anziché provvedimenti “a termine” rimodulabili in quanto, appunto, flessibili e, in occasione dell’emanazione di ciascun atto normativo, ha preferito lasciare in vita, in luogo di abrogare, tutte le leggi con questo potenzialmente incompatibili, per non rischiare di lasciare spazi delegificati. Ha così finito per dar vita a un arcipelago mostruoso di circa 160.000 leggi (nessuno è in grado di conoscerne il numero preciso!) tra loro confliggenti. Il corpus del diritto positivo italiano (non mi azzarderò a chiamarlo “sistema”) si è così consegnato al suo auto da fé.
In conclusione del romanzo di Canetti, il dott. Kien, constatata l’impossibilità di irretire nei libri la vita brulicante, “[…] costruisce con i libri
una poderosa trincea. L’atrio si riempie di volumi e volumi. Lui si aiuta con la scala. Ben presto ha raggiunto il soffitto. Torna nella sua stanza. Gli scaffali gli spalancano in faccia occhiaie vuote. Davanti allo scrittoio il tappeto è in fiamme. Porta fuori tutti i vecchi giornali dalla stanzetta accanto alla cucina. Li apre e li gualcisce, li appallottola e li getta in tutti gli angoli. Riporta la scala dov’era prima, al centro della stanza. Sale fino al sesto gradino, sorveglia il fuoco e aspetta. Quando finalmente le fiamme lo raggiungono ride forte, come non ha mai riso in tutta la sua vita”.